IL NUOVO REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E SUI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti Internazionali dei Calciatori.

Una vera e propria svolta epocale, resasi necessaria dall’esigenza di garantire un’adeguata conformità delle disposizioni calcistiche a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota vicenda “DIARRA” (pronuncia del 4 ottobre 2024 – causa C-650/22).

Un primo aspetto della riforma riguarda indubbiamente la durata della stipula dei contratti dei calciatori minorenni, i quali potranno legarsi al loro club di appartenenza per un massimo di 5 stagioni sportive e non più di 3.

Significative le novità in tema di “stabilità contrattuale” e di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del RSTP (Regolamento sullo Status e Trasferimento dei Calciatori).

A tal proposito, è doveroso riportare un sintetico confronto tra l’attuale e la nuova disciplina.

Infatti, alla luce di quanto indicato dalla vigente normativa:

–           la durata del periodo protetto è pari a 3 stagioni sportive (o 3 anni) nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva venga stipulato prima del compimento del ventottesimo anno di età o a 2 stagioni sportive (o 2 anni) nel caso in cui il contratto venisse sottoscritto dal compimento del ventottesimo anno di età in poi;

–           l’eventuale risoluzione senza giusta causa di un contratto di prestazione sportiva in costanza di periodo protetto genererebbe l’applicazione in capo ai responsabili di sanzioni sportive e di indennizzi economici.

La riforma determinerà, invece, rilevanti e dettagliati cambiamenti sia con riferimento alla durata del periodo di protezione contrattuale che alle sanzioni da applicarsi in caso di violazioni:

  • dal punto di vista temporale la nuova disciplina prevederà una durata del periodo protetto di 4 stagioni sportive o di 4 anni (a seconda se ad iniziare per prima sia la stagione o l’anno) per i contratti stipulati prima del ventitreesimo anno, di 2 stagioni o 2 anni nell’età compresa tra il ventottesimo e il trentaduesimo anno di età e di una stagione o un anno per gli accordi conclusi dal compimento del trentaduesimo anno di età;
  • relativamente all’aspetto sanzionatorio, le violazioni commesse dai club determineranno l’applicazione di pene la cui entità verrà progressivamente aumentata al verificarsi di recidive nell’arco di 2 anni.

Le violazioni del calciatore (sempre in costanza di periodo protetto) verranno invece punite con squalifiche di 4 mesi o di 6 mesi (in caso di circostanze aggravanti).

E ancora, saranno previste rilevanti sanzioni anche a carico dei club ritenuti responsabili di aver indotto l’atleta a risolvere il contratto in assenza di una giusta causa.

Ad ogni modo, ferma restando la possibilità riconosciuta alle parti di individuare liberamente il valore dell’indennizzo economico da corrispondere nel caso in cui dovessero verificarsi violazioni di natura contrattuale, il Tribunale del Calcio potrebbe comunque decidere di ridurne l’importo se considerato eccessivamente elevato.

Altra interessante novità attiene poi al riconoscimento di commissioni che, in caso di trasferimento delle loro prestazioni sportive, avranno diritto a ricevere i calciatori che percepiranno una retribuzione non superiore ai 150.000 euro.  In tali circostanze, a questi ultimi il club cedente dovrà corrispondere una percentuale minima del 5% derivante dall’indennità di trasferimento.

Infine, particolare attenzione verrà riservata al rafforzamento delle tutele poste in favore dei calciatori attraverso la previsione di un sistema finalizzato ad evitare che le società adottino condotte mobbizzanti e/o comunque lesive della dignità degli atleti.

Sarà pertanto tassativamente vietato ai club di escludere i propri tesserati dagli allenamenti della prima squadra.

BIO: Luis Vizzino, Avvocato esperto in Diritto Sportivo

Professore a.c. all’Università degli Studi di Salerno presso la Cattedra di Diritto dello Sport – Facoltà di Giurisprudenza

Professore di diritto del Lavoro presso l’Università San Raffaele UniRoma 5

Dal 2010 titolare della licenza di Agente F.I.G.C

Dal 2018 Componente della Commissione di Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.)

Dal 2020 Componente della Commissione Agenti Sportivi dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (A.I.A.S)

Nel 2020 Docente “Area legale – Carte federali” al Corso pere Responsabili di Settore Giovanile organizzato dalla F.I.G.C -Settore Tecnico

Dal 2021 Fiduciario Legale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C) per la Regione Basilicata

Assiste atleti, allenatori, dirigenti, società, agenti in procedimenti stragiudiziali e giudiziali

Dal 2021 Consulente Giuridico del Comitato F.I.G.C. Basilicata

Docente – Formatore a diversi  Corsi di Diritto Sportivo

Relatore in molteplici Convegni – Incontri di Studio in materia giuridico – sportiva

Autore di  diversi articoli e  pubblicazioni, tra cui: il Tribunale Nazionale Antidoping, la Corte Sportiva d’Appello FIGC (P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini. La Giustizia nello Sport, 1^ edizione, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; Commento agli artt. 69,70,71, 72, 73 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva  F.I.G.C (A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, Codice di Giustizia Sportiva  F.I.G.C. annotato con la dottrina e con la Giurisprudenza , seconda edizione. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, ISBN 978-88-495-465.4-5); Procuratori e Dirigenti Sportivi, tutto ciò che è importante sapere. Raccolta di disposizioni di Diritto Calcistico  Nazionale e Internazionale  (2014 e 2016);  Nota a sentenza, Tribunale di Verbania, 14 aprile 2014 in Rivista RDES, 2015. Vincolo pluriennale per i minorenni); L’Avvocato: Agente Sportivo o Consulente (Articolo per ItaliaOggi, febbraio 2021); L’azionariato popolare: una realtà in Europa (Articolo per ItaliaOggi, settembre 2021)

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