LE SCOMMESSE SPORTIVE NEL CALCIO.

Ai sensi dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC:

1) Ai soggetti dell’Ordinamento Federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare e accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA;

2) Ai soggetti dell’Ordinamento Federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA  e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare e accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre (…).

Alla luce di quanto statuito rispettivamente dai commi 1) e 2) della richiamata disposizione, il Legislatore tende a diversificare la posizione dei soggetti che operano in ambito professionistico da coloro i quali svolgono la loro attività in un contesto dilettantistico.

Nei confronti dei primi, infatti, il divieto viene posto in via assoluta, ragion per cui agli stessi non è data in alcun modo possibilità di scommettere su gare o competizioni calcistiche, nemmeno presso i centri abilitati.

Il divieto è, invece, indubbiamente mitigato a carico dei secondi, i quali possono effettuare scommesse, a condizione però che le stesse non riguardino gare a cui partecipano le loro squadre di appartenenza.

Appare dunque evidente, solo per fare qualche esempio, che un  calciatore tesserato per  una squadra militante nel  Campionato di Serie D possa effettuare scommesse legalizzate su gare di Serie A, B o C ma non su gare del Campionato a cui partecipa.

La posizione dei “Giovani di Serie”

E’ fuori di dubbio che tra i tesserati indicati dal comma 1 (ambito professionistico) come soggetti potenzialmente attivi della condotta  rientrino anche i cosiddetti “Giovani di Serie”, i quali seppur in assenza di un contratto di prestazione sportiva  svolgono comunque  la loro attività in favore di un club professionistico.

La posizione dei “Giovani di Serie” è quindi  equiparata a tutti gli effetti a quella dei calciatori professionisti, pertanto  anche per loro il divieto di scommettere è da intendersi in senso assoluto.

Le sanzioni previste

I soggetti responsabili di eventuali azioni contrarie a quanto previsto dall’art. 24 sono sanzionabili con l’inibizione o con la squalifica non inferiore a tre anni e con l’applicazione di un’ammenda non inferiore a 25.000,00 euro.

Dette sanzioni  possono essere ridotte in caso di patteggiamento o di ammissione di responsabilità da parte degli indagati sottoposti a procedimento disciplinare.

Il patteggiamento

Anche in tema di scommesse sportive è possibile fare ricorso all’istituto del patteggiamento, più correttamente definito come “Applicazione di sanzioni su richiesta prima o dopo del deferimento”.  

Secondo quanto disposto dagli artt. 126 e 127 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, l’incolpato può accordarsi con la Procura Federale per chiedere l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall’Ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.

Il patteggiamento concluso prima della notifica dell’atto di deferimento potrebbe determinare una riduzione della sanzione fino ad un massimo della metà di quella richiesta. In alternativa, in caso di accordo raggiunto dopo il deferimento, l’incolpato avrebbe diritto ad uno sconto della sanzione fino ad un massimo di un terzo di quella prevista.

L’applicabilità delle sanzioni

I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio sono estensibili anche nella corrispondente Federazione straniera. Ciò significa che il calciatore/dirigente/allenatore squalificato in Italia non potrebbe comunque svolgere la sua attività in altro Paese per tutto il periodo in cui perdurerebbe la misura applicatagli.

L’obbligo di denuncia

Al fine di scongiurare il più possibile il verificarsi delle condotte illecite di cui all’art. 24, viene imposto a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale che ne fossero in qualsiasi modo a conoscenza, di denunciare detti comportamenti alla Procura Federale.  Il mancato adempimento di tale obbligo comporterebbe la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Scommettere su altri Sport

Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC non prevede ipotesi sanzionatorie in caso di eventuali scommesse effettuate da propri tesserati su competizioni organizzate da altre Federazioni. In via del tutto esemplificativa, non andrebbe incontro a squalifiche e/o ammenda il calciatore autore di scommesse su gare di Pallacanestro presso piattaforme legalmente riconosciute.

Resta inteso, ad ogni modo, che all’eventuale esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa conseguirebbe l’applicazione delle ipotesi sanzionatorie di cui alla l.13 dicembre 1989, n.401.

BIO: Avv. Luis Vizzino, esperto in Diritto Sportivo

  • Professore a.c. all’Università degli Studi di Salerno presso la Cattedra di Diritto dello Sport – Facoltà di Giurisprudenza
  • Dal 2010 titolare della licenza di Agente F.I.G.C
  • Dal 2018 Componente della Commissione di Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.)
  • Dal 2020 Componente della Commissione Agenti Sportivi dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (A.I.A.S)
  • Nel 2020 Docente “Area legale – Carte federali” al Corso pere Responsabili di Settore Giovanile organizzato dalla F.I.G.C -Settore Tecnico
  • Dal 2021 Fiduciario Legale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C) per la Regione Basilicata
  • Assiste atleti, allenatori, dirigenti, società, agenti in procedimenti stragiudiziali e giudiziali
  • Componente del Tribunale Federale Nazionale  FiTRI (Triathlon)
  • Dal 2021 Consulente Giuridico del Comitato F.I.G.C. Basilicata
  • Docente – Formatore a diversi  Corsi di Diritto Sportivo
  • Relatore in molteplici Convegni – Incontri di Studio in materia giuridico – sportiva
  • Autore di  diversi articoli e  pubblicazioni, tra cui: il Tribunale Nazionale Antidoping, la Corte Sportiva d’Appello FIGC (P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini. La Giustizia nello Sport, 1^ edizione, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; Commento agli artt. 69,70,71, 72, 73 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva  F.I.G.C (A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, Codice di Giustizia Sportiva  F.I.G.C. annotato con la dottrina e con la Giurisprudenza , seconda edizione. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, ISBN 978-88-495-465.4-5); Procuratori e Dirigenti Sportivi, tutto ciò che è importante sapere. Raccolta di disposizioni di Diritto Calcistico  Nazionale e Internazionale  (2014 e 2016);  Nota a sentenza, Tribunale di Verbania, 14 aprile 2014 in Rivista RDES, 2015. Vincolo pluriennale per i minorenni); L’Avvocato: Agente Sportivo o Consulente (Articolo per ItaliaOggi, febbraio 2021); L’azionariato popolare: una realtà in Europa (Articolo per ItaliaOggi, settembre 2021)

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